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Le domande piu' frequenti - Commercio

FAQs - Commercio

Dal momento che il preposto alle vendite, ovvero colui che in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010 nominato dal legale rappresentante come tale, non ha alcun obbligo di presenza costante nell'esercizio, tale figura potrà anche essere titolare o nominato preposto alle vendite anche per altro esercizio. Diversa è la obbligatorietà, invece, della presenza del responsabile dell'esercizio di panificazione, che deve essere presente per tutta la durata dell’attività di panificazione.

SI, non esponendo l'autorizzazione (e/o le tariffe) si violano delle norme (Art. 180, comma 1, RD 635/1940, Art. 221 bis, 773/1931) e si può quindi incorrere in sanzioni pecuniaria (da € 154 a € 1.032), sanzioni accessorie (eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi) e misure interdittive (eventuale sospensione dell’attività per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni e comunque per un periodo non superiore a tre mesi ordinata dal Sindaco).

Per attività recenti, per autorizzazione si intenda S.C.I.A. e relativo protocollo di presentazione al SUAP.

L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli è dettata dal D.lgs 228/2001 che al suo articolo 4 comma 8 ter consente l'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli senza cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati; per tale forma di vendita, trattandosi di locali chiusi, dovrà essere data comunicazione al comune (Art.4, DLGS 228/2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)

In primo luogo dovrà essere presentata certificazione di previsione di impatto acustico, ciò non tanto perché intende diffondere la musica ma in quanto esercizio pubblico di somministrazione. La certificazione di previsione di impatto acustico può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà qualora l'emissione non superi i limiti stabiliti dal comune nel documento di classificazione acustica del territorio (zonizzazione) o del DPCM 1997 qualora il comune non abbia provveduto a tale adempimento.
L’attività di trattenimento danzante necessita del rilascio della licenza di esercizio di cui all’articolo 68 del TULPS, previa verifica di agibilità prevista dall’articolo 80 del medesimo Testo; nell’ipotesi di capienza non superiore alle 200 persone si potrà utilizzare la certificazione del tecnico iscritto all’albo quale certificazione di agibilità, come indicato dall’articolo 141 comma 2 del regolamento di applicazione del TULPS.

No, perchè il D.G.R. 4 Luglio 2007 n° 8/5054 indica come merci ingombranti i prodotti non facilmente amovibili ed a consegna differita, tra tali merci indica quelle proposte da mobilifici, concessionarie auto e moto, rivendite di legnami, materiali edili ed altri prodotti simili, gli accessori ed i ricambi di veicoli non rientrano tra tali merci.

La firma digitale è valida come documento d'identità.

Il portale non classifica la copia del documento d'identità come allegato obbligatorio in considerazione del fatto che non è necessario per quelle pratiche che vengono firmate digitalmente direttamente dal dichiarante.

Il portale richiede la carta d'identità solo nel caso che il soggetto dichiarante conferisca procura speciale a terzi.

Il cambio di sede legale è una comunicazione solo ai fini del registro imprese, pertanto non c'è nessun adempimento utile da fare sul portale.

 

 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere trasmessi dall’interessato al Ministero dello Sviluppo Economico che procederà alla verifica, ed in caso di esito positivo all’emissione del decreto di riconoscimento.

 

Per esercitare tale attività è necessaria una licenza ex. art. 31 Legge 18 aprile 1975 n° 110 - trasferita nell'ambito delle competenze dei Comuni ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 112/98 - alla luce del D.P.R. 28 maggio 2001 n°311.

La licenza di direttore e/o istruttore di tiro, poichè non rientra tra le licenze oggetto di semplificazione e divenute permanenti alla luce del DPR. 311/2001, era e rimane un'autorizzazione di polizia con validità triennale, ai sensi dell'art. 13 del T.U.LP.S.

Scarica l'approfondimento: Circolare Prefettura - Validità della licenza per Direttore/Istruttore di Tiro

Sì, se nel piano di studi era presente la materia merceologia.

Attestato e dichiarato dall'Istituto presso il quale si è conseguito il titolo di studio.

L’articolo 126 del TULPS, che disciplinava la vendita di cose usate, è stato abrogato dall’entrata in vigore del D.lgs 222/2016; a seguito di tale abrogazione, che non ha minimamente toccato l’articolo 128, il competente Ministero con la circolare 557/PAS/U/003342/12020.A(1) ha precisato che “pare doversi propendere per la tesi per cui l'abrogazione dell'art. 126 TULPS, disposta dall'art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, abbia sottratto gli esercenti contemplati da tale articolo all'obbligo di tenuta del registro indicato. (..)Ad ogni buon conto questo Dipartimento sta compiendo ulteriori approfondimenti al riguardo, anche alla luce delle materiali conseguenze dell'abrogazione in discorso relativamente alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate ad alcuni dei settori economici interessati, sicché si fa necessariamente riserva di ulteriori elementi di valutazione”. Di conseguenza l’attività della quale si chiede nel quesito dovrà essere considerata e valutata come una comune attività di commercio di prodotti non alimentari e quindi soggetta ad essere inquadrata, in relazione alla superficie di vendita utilizzata in rapporto alla consistenza demografica come esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita.

Sì, come cita la norma al paragrafo 10 della DGR 27 giugno 2016, n. 5345 «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003».

Per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante in mercati lombardi, per i titolari di autorizzazioni rilasciate da Enti di altre regioni è indispensabile richiedere ed ottenere l'attestazione annuale. La richiesta di attestazione va richiesta utilizzando il portale MUTA SERVIZI di Regione Lombardia (https://www.muta.servizirl.it/mutafe/public/index.jsp).

Le superfici all’aperto non si dovrebbero considerare come un aumento della superficie di somministrazione proprio per la caratteristica della temporaneità e occasionalità di utilizzo, salvo che il regolamento comunale non abbia disposto diversamente.

Se la serata non comporta il pagamento di un biglietto di ingresso o anche solamente l’aumento del prezzo delle consumazioni e non è prevista neppure la partecipazione diretta del pubblico, l’attività di diffusione di musica dal vivo è svolta in forma non imprenditoriale, come prevede la sentenza della corte costituzionale 56/70, e non necessita di alcun titolo autorizzativo.
Si consiglia comunque la lettura Nota Ministero dell'interno 21/2/2013 n. 557/PAS/U/003524 Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Intervenuta abrogazione dell'art. 124, comma 2, Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Quesito consultabile alla voce "prassi".

I requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.lgs 59/2010 servono solamente nell’ipotesi di attività di somministrazione al pubblico o commercio al dettaglio di prodotti alimentari; nel caso proposto dal quesito, attività di produzione di prodotti alimentari, quindi svolta nella forma di attività artigianale o industriale, la vendita diretta, anche se rivolta al consumatore finale o ad altri soggetti, non è sottoposta al possesso del requisito professionale. Gli artigiani e gli industriali infatti possono vendere liberamente i prodotti di propria produzione nei locali sede dell’attività o in quelli ad essi adiacenti.

 

L’articolo 68 comma 2 del TULPS consente l’effettuazione di attività di trattenimento da svolgersi in forma imprenditoriale previa presentazione di SCIA relativa all’attività da svolgersi con termine entro le ore 24,00.
A tale SCIA dovrà essere allegata la certificazione di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale attestante le condizioni di sicurezza e il massimo numero di partecipanti che non dovrà superare le 200 persone. A seconda di dove è collocata la attività potrebbe essere necessaria la presentazione di una certificazione di previsione di impatto acustico e un semplice piano per la sicurezza per la gestione della safety e della security.

Se realmente si tratta di attività non professionale e quindi svolta occasionalmente, solo per questa abitazione ed in un limitato spazio temporale, non si concretizza una vendita al dettaglio soggetta a titolo abilitante previsto per l’attività imprenditoriale, quindi la vendita di cose proprie è assentibile.