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Le domande piu' frequenti - Edilizia

FAQs - Edilizia

Per IMPRESA (legale rappresentante o persona fisica) si intende il proprietario dell’immobile su cui si presenta la pratica (Impresa se di attività produttiva oppure persona fisica se cittadino).

Si è da compilare, nello spazio FORMA GIURIDICA - se cittadino e non attività produttiva - indicare “ALTRE FORME”. Non è obbligatoria Partita IVA ma il Codice Fiscale del richiedente.

Come indicato nel D.P.R. 222/2016, gli utenti hanno facoltà di utilizzare la modulistica indicata fino al 30 giugno 2017, termine ultimo per la conformazione alle nuove disposizione normative.

Questo accade solo, per ora, quando la pratica (produttiva o ediliza o ambiente) viene presetnata da una Ditta/Impresa produttiva. Infatti il Front Office consente la precompilazione delle informazioni relative al titolare/legale rappresentante dell'impresa inserendo il codice fiscale dell'impresa e cliccando su "Recupera da RI". Tutte le informazioni della sezione anagrafica vengono automaticamente precompilate (Sezione anagrafica dell'impresa richiedente -Dati relativi alla sede legale- o della persona fisica, Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese, Dati relativi al legale rappresentante o della persona fisica, Informazioni relative alla residenza, Domicilio elettronico).

L’art.167 del D.Lgs. 42/2004 prevede per le opere realizzate in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, la sanzione ripristinatoria a spese del trasgressore, salvo che non sia rilasciabile l’accertamento di compatibilità nelle ipotesi tassativamente elencate al comma quarto.
Il sistema delineato dell’art. 167 pone in capo all’autorità amministrativa competente alla tutela del vincolo paesaggistico (Regione o autorità da essa delegata, di norma i Comuni), la quale si pronuncia sentita la Soprintendenza, l’accertamento delle violazioni e della compatibilità paesaggistica.
La legislazione urbanistico-edilizia, ha sempre individuato nel Comune il soggetto istituzionalmente competente alle attività di vigilanza e all’adozione delle conseguenti misure sanzionatorie nell’ambito del territorio comunale.

 

Il d.lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) ha poi attribuito ai dirigenti con l’art. 107 lett. g) la competenza ad adottare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale". Il d.P.R. n. 380/2001 (TUE), art. 27 comma 2 dispone che il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree di cui al D.lgs. 490/1999 (ora d.lgs. 42/2004), "provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa".

 

Si tratta di una disposizione che attribuisce all’amministrazione comunale un potere di vigilanza e di intervento di carattere generale su tutte le attività urbanistico-edilizio, ivi comprese quelle riguardanti immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004 è in conclusione parte del sistema normativo delineato dal legislatore per il controllo del territorio con il quale va coordinata. Compete dunque al Comune, procedere d’ufficio alla demolizione, qualora non vi provveda il responsabile della violazione. Accertata l’inottemperanza, la demolizione d’ufficio avviene, con le modalità indicate all’art. 41 del TUE. La norma non fissa termini ma, l’azione amministrativa tesa a ripristinare la legalità deve svolgersi con prontezza e dunque nei tempi tecnici strettamente necessari, per non configurare ritardi o omissioni che potrebbero riflettersi sul dirigente e funzionario responsabili del procedimento.