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Le domande piu' frequenti - Pubblica Sicurezza

FAQs - Pubblica Sicurezza

Si, come per un esercizio di vendita al dettaglio si deve presentare una SCIA. Effettivamente l'abrogazione della comunicazione prevista dall'articolo 126 del TULPS, operata dal D.Lgs. 222/2016, pone il dubbio del mantenimento o meno dell'obbligo di utilizzare il registro previsto dall'articolo 128 del medesimo testo. Il dubbio è stato risolto dal Ministero dell’Interno nella circolare Ministero dell'interno 2/3/2017 n. 557IPASIUI003342 secondo cui l’art.128 non si applica più al commercio di cose usate.

Non è più necessario recarsi al SUAP del proprio Comune per far vidimare il registro dove annotare le operazioni compiute dall'agenzia di affari. E’ infatti ammessa l'auto-vidimazione (nota n. 557/PAS/U/009438/120151) del 20 giugno 2017. Permane l’obbligo previsto dal  TULPS, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) di tenere un registro delle operazioni giornaliere svolte, in cui annotare le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) ma le imprese che sono tenute all'onere della registrazione secondo le indicazioni dell' Ufficio per gli affari di Polizia amministrativa e sociale del Ministero dell'Interno devono presentare un'autodichiarazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente; la ricevuta della dichiarazione dovrà essere allegata al registro, in quanto sua parte integrante. In particolare, la dichiarazione di auto-vidimazione deve contenere le generalità complete del titolare dell'esercizio; l'indicazione dell'attività, la denominazione, la sede, nonché l'articolo di legge ai sensi del quale si svolge l'attività (nel caso dell'attività di agenzia di affari l'art. 115 del TULPS). Inoltre, la dichiarazione di auto-vidimazione deve essere corredata dalla dichiarazione di responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47, Testo Unico sulla documentazione amministrativa 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dall'indicazione del numero delle pagine vidimate ed il relativo timbro, unitamente al numero di registro e l'anno di riferimento.

Sì è necessario allegare il progetto di secutiry per la commissione di vigilanza comunale. La Commissione Comunale è l'organo che valuta la necessità di inviare tale la documentazione al Prefetto per la convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza.

Copia del progetto va inviato anche al Questore - in quanto non partecipa alla commissione comunale.

In sede di Comitato si potrà anche valutare l’opportunità - qualora si renda necessario - di indicare alle stesse Commissioni di vigilanza l’assunzione di ulteriori precauzioni e cautele in ambito safety tali da elevare la cornice di sicurezza dell’evento anche in rapporto ai profili di security.

L’articolo 68 comma 2 del TULPS consente l’effettuazione di attività di trattenimento da svolgersi in forma imprenditoriale previa presentazione di SCIA relativa all’attività da svolgersi con termine entro le ore 24,00.
A tale SCIA dovrà essere allegata la certificazione di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale attestante le condizioni di sicurezza e il massimo numero di partecipanti che non dovrà superare le 200 persone. A seconda di dove è collocata la attività potrebbe essere necessaria la presentazione di una certificazione di previsione di impatto acustico e un semplice piano per la sicurezza per la gestione della safety e della security.

L'art.57 del TULPS stabilisce che senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa; quindi se l'accensione avviene in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, la licenza è sempre da richiedere, in particolare se la tipologia è del tipo che necessita di conoscenze specialistiche e/o licenze anche per l’acquisto e quindi per l’uso. Nulla è dovuto per le categorie F1 e F2.