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Si riporta di seguito l’elenco delle attività consentite e sospese a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020 ed Ordinanza Regionale n. 539 del 03/05/2020:

AGRICOLTURA ED ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERA (codici ATECO da 01 a 09) – tutte autorizzate;

ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (codici ATECO da 10 a 33) – tutte autorizzate. L’elenco del DCPM deve considerarsi pertanto esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al Prefetto per proseguire le attività;

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA; RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA, GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE; RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI; ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (codici ATECO da 35 a 39) – tutte autorizzate;

COSTRUZIONI (codici ATECO da 41 a 43) - tutte autorizzate;

COMMERCIO (codici ATECO da 45 a 47):

  • riaprono tutte le attività di commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (ATECO 45);
  • sono autorizzate anche le attività svolte dagli intermediari del commercio (agenti, mediatori e procacciatori) e il commercio all’ingrosso (ATECO 46);
  • per la vendita al dettaglio in sede fissa (codici da 47.1 a 47.8) possono riaprire i negozi di fiori, piante, semi e fertilizzante, articoli di carta, cartone, libri, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, oltre a quelli che già vendevano prodotti autorizzati (vedi elenco codici ATECO esploso fino alla sesta cifra). Resta confermata l’autorizzazione all’apertura delle erboristerie e la possibilità di svolgere l’attività, per tutte le categorie merceologiche, con la sola modalità di consegna al domicilio;
  • commercio ambulante (ATECO 47.8): è consentita la riapertura dei mercati scoperti individuati dall’amministrazione comunale limitatamente alla vendita dei prodotti alimentari (i produttori agricoli non potranno quindi vendere generi non alimentari quali fiori, piante e sementi). Consentito lo svolgimento di mercati coperti, limitatamente ai Codici ATECO alimentari e non alimentari indicati nell’Allegato 1 al DPCM 26/04/2020. Restano quindi sospese le sagre, le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti, il commercio itinerante e quello su posteggi isolati. È comunque consentita l’attività, per tutte le tipologie di commercio e per tutte le categorie merceologiche, con la modalità di consegna al domicilio;
  • commercio tramite distributori automatici (ATECO 47.99.2) – tutto consentito.

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (codici ATECO da 49 a 53) – tutti autorizzati;

SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE (codici ATECO 55 e 56):

  • è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
  • le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie rimangono sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno effettuare la consegna a domicilio o il servizio da asporto. La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. E’ consentito anche il servizio di asporto fatto in auto (drive through).

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE; ATTIVITA’ FINANZIARIE E ASSICURATIVE; IMMOBILIARI; PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (codici ATECO da 58 a 75) – tutti autorizzati con la raccomandazione che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGI, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (codici ATECO da 77 a 82) - sono autorizzati esclusivamente:

  • 78 attività di ricerca, selezione, fornitura di personale;
  • 80 servizi di vigilanza e investigazione;
  • 81.2 attività di pulizia e disinfestazione;
  • 81.3 cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole);
  • 82 attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA; ISTRUZIONE; ASSISTENZA SANITARIA; SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE; ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE (codici ATECO da 84 a 88) – tutte autorizzate;

ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (codici ATECO da 90 a 93) – restano tutte sospese ma è consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con possibilità di spostamento in ambito regionale;

ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (codice ATECO 94 ) – tutte autorizzate;

RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA (codice ATECO 95) – tutte autorizzate.

ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA (codice ATECO 96) – resta tutto sospeso ad eccezione del codice ATECO 96.09.04 per cui è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice; è anche consentita quindi l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali.

ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (codici ATECO 97 e 99) – tutte autorizzate.

Tutte le attività dovranno rispettare le misure igienico-sanitarie e le norme di sicurezza previste, pena la sospensione dell’attività (allegati da 4 a 7 del DPCM). I Protocolli di cui agli allegati 6 e 7 regolano, tra le altre cose, le normative da rispettare per l’ingresso in azienda e nei cantieri, la sanificazione straordinaria negli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria, l’organizzazione di aziende e cantieri e il distanziamento tra dipendenti.

Le attività produttive che rimangono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza oppure in lavoro agile.

COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA ESCLUSIVAMENTE per le attività produttive che risultano sospese per effetto del D.P.C.M. 26.4.2020 (ovvero, quelle che hanno codici ATECO non indicati in allegato 3 o che saranno sospese per il mancato rispetto dei protocolli) è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.