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Si informa che ai sensi dell’art. 37 del D.L. 23/2020, in vigore dalla data del 9 aprile 2020, i termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (di cui all’art. 103 del D.L. n. 18/2020) sono prorogati al 15 maggio 2020.

Sulla base della norma di cui sopra, si prevede una sostanziale proroga dei termini di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio.

In particolare, sulla base del comma 1, si prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data (23 febbraio 2020) e quella del 15 maggio 2020.

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

Infine è previsto, sulla base del comma 2, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 maggio 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Pertanto, codesto SUAPE, nel rispetto della normativa vigente, chiuderà le istanze in essere solo a seguito di risposta positiva da parte degli Enti terzi coinvolti nel procedimento e che a tutt’oggi adottano metodologie di lavoro ‘agile’; per tutte le altre istanze si adotta il periodo di sospensione istruttorio previsto dalla normativa attuale, ovvero dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.