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Si comunica che con le nuove Ordinanze regionali n. 521 del 4 aprile e 522 del 6 aprile apportano notevoli modifiche alle attività consentite durante la proroga della situazione di emergenza Covid-19. In particolare si segnala che: 

In merito a questo ultimo punto, sebbene già consolidato dalle precedenti direttive, si evidenzia quanto previsto nella tabella A del decreto Madia 222/16:

1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

Così pure al successivo punto:

1.11.5  Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori (cosiddetta porta a porta di cui al punto 1.11.5 della Tabella A d.lgs 222/16 che non rientra tra le attività consentite in questo periodo di emergenza Covid-19, mentre risulta consentita la mera consegna al domicilio dei prodotti, la quale non richiede adempimenti nè al SUAP nè al RI) alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

Pertanto se l'attività è accessoria ad altro tipo di vendita non è necessario presentare una nuova SCIA per aggiungere questa attività.

Questa previsione, come chiarisce anche Regione Lombardia, vale sempre, non solo per il periodo di emergenza.

Quindi, laddove un imprenditore abbia già presentato una SCIA per la vendita al dettaglio in sede fissa o su area pubblica e intenda integrare il proprio business con tale forma speciale di vendita, dovrà solamente denunciarla, entro 30 giorni dall'inizio, all'Agenzia Entrate per l'aggiunta dei codici ATECO e al Registro Imprese con una pratica di Comunicazione Unica.