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È possibile scaricare dal link la circolare dell'Agenzia Dogane e Monopoli del 20/09/2019 in tema di reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per la vendita e la somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, ricettivi, di intrattenimento e dei rifugi alpini (ex licenza UTF), obbligo temporaneamente soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza del 2017 (come da precedente nostra comunicazione del 29 luglio).

Nella circolare si conferma in particolare:

1) ribadita la necessità, da parte degli imprenditori che hanno avviato l'attività nel periodo di soppressione della norma - tra il 29/08/2017 e il 29/06/2019 -, di presentare entro il 31/12/2019 la denuncia di attivazione dell'esercizio;

2) la permanenza della validità delle licenze rilasciate prima del 29/08/2017, salvo obbligo di comunicazione di variazioni nella titolarità dell'esercizio, ovvero salvo il caso in cui siano state restituite;

3) permangono NON soggette all'obbligo di denuncia fiscale le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni;

4) la centralità del Suap, considerati i riflessi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 222/2016, che ha introdotto una “semplificazione amministrativa” per l’avvio e lo svolgimento di determinate attività: "la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli". Resterà a carico del Suap l'obbligo di inoltro della denuncia alla competente Agenzia delle Dogane e l'inoltro all'impresa della licenza che verrà rilasciata.

Resta da definire:

  1. a) l’obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo sulla "Comunicazione che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95";
  2. b) l’obbligo e la modalità di rilascio della licenza fiscale;
  3. c) la data di inizio dell'attività di vendita (dalla data di presentazione della Comunicazione o solo dopo il rilascio della licenza).

I procedimenti sono già stati implementati sulla piattaforma IMPRESAINUNGIORNO come previsto della Conferenza Unificata di maggio, e che compaiono come "Comunicazioni" senza richiesta di imposta di bollo. Al momento invece l'Agenzia ha confermato la necessità di continuare a richiedere il pagamento di due marche da bollo.