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Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito, con circolare n. 331498 del 10/9/2018, che il decreto 25 novembre 2016, n. 222 non impone ai titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di munirsi di un nuovo titolo autorizzatorio qualora intendendano installare apparecchi automatici da gioco.

La SCIA di somministrazione alimenti e bevande, infatti, vale anche come autorizzazione ai sensi dell’art.86 comma 1 e 2 del TULPS. Per il comma 3 dello stesso articolo, invece gli esercenti dovranno munirsi di idonea autorizzazione.