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L'art. 154 c. 7 delle LR 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" prevede che "entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano l'attività agrituristica comunichino i prezzi minimi e massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per cui l'azienda agrituristica deve, entro il 1° ottobre, inviare una comunicazione tramite il SUAP (www.sportellounico-destrasecchia.it), attraverso il portale IMPRESAINUNGIORNO, scegliendo il Comune di competenza, accedendo al settore Agricoltura/Agriturismo/Avvio-Gestione-Cessazione/ ed infine "Comunicazione dei prezzi minimi e massimi per l'anno successivo".

I prezzi per il secondo semestre 2019 potranno poi essere modificati con comunicazione da inoltrarsi entro il 30 giugno 2019.

Si ricorda inoltre che la mancata trasmissione dei prezzi entro il 1 ottobre comporta l'applicazione di una sanzione da 500 a 3.000 euro e la sospensione dell'attività per 30 giorni.