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Chiarito relativamente alle attività di lavanderia self service, in particolare all’interpretazione da dare al Decreto Legislativo n° 59 del 2010, come modificato dal decreto legislativo n° 147 del 2012, e alla prassi invalsa di abbinare alcuni servizi integrativi, che farebbero invece riferimento ad altre tipologie di attività, organizzativamente più complesse.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito circa la corretta interpretazione da dare alla norma, ossia la differenza sostanziale tra le attività limitando “l’esclusione dell’obbligo di designazione del responsabile tecnico solo a quelle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni”. Si conferma che per le imprese che non rientrano in questa definizione resta l’obbligo di designazione del Responsabile Tecnico.