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Il 22 febbraio 2018 la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, ha approvato il “glossario edilizia libera”, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Il glossario, approvato con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contiene l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, che non richiedono quindi la SCIA, la Cila o il permesso di costruire. L’art. 1, comma 2 del decreto, rimanda a successivi decreti, da approvare con le stesse modalità,  il completamento del glossario.

Il glossario dell’edilizia libera è contenuto nell’allegato 1 al decreto che, in forma di  tabella riporta:

- il regime giuridico dell’attività edilizia libera d.P.R. 380/2001 art. 6, comma 1, lettere dalla a) alla e-quinquies) e art. 3 lett. a);  D.Lgs. 128/2006;

- l’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A – Sezione II Edilizia, del D.Lgs. n. 222/2016;

- l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 222/2016;

- l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Sono 58 le opere di edilizia libere inserite nel glossario.

Tutte le opere realizzabili senza titolo abilitativo, devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore, in particolare quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Il glossario non richiede alcun recepimento da parte delle Regioni e dei Comuni e diventerà operativo con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.