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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.5153/17, ha definitivamente chiarito un punto controverso nell’annoso capitolo relativo al servizio di noleggio con conducente di autovetture, disciplinato dalla L. 21/92.

La sentenza rimarca l’obbligo, tuttora efficace e assolutamente non differito, per la ditta che effettua tale attività di disporre ed utilizzare  una rimessa per il deposito degli autobus esclusivamente localizzata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

Tale obbligo di disponibilità, prescritto dall’art.8 c.3 della L. 21/92, si giustifica alla luce della considerazione per la quale  esso è coessenziale alla natura dell’attività da espletare ed è destinato a garantire che il servizio, complementare e integrativo  rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei,  ancorchè possa svolgersi senza alcun limite spaziale e territoriale, comunque abbia inizio e conclusione presso la stessa rimessa all’interno dello stesso Comune che ha autorizzato tale attività.

Con la conseguenza che sono vietate e vanno sanzionate con la revoca del titolo autorizzativo quelle condotte di aziende che conseguono l’autorizzazione, a seguito di procedura di evidenza pubblica, in un Comune ma poi effettuano il servizio altrove, per esempio in Comuni commercialmente e turisticamente più appetibili, per esempio in quanto sede di porti e aeroporti.

La sentenza del Consiglio di Stato si rivela preziosissima e quanto mai opportuna perché rende giustizia di una errata e fuorviante interpretazione secondo cui l’efficacia dell’obbligo di disponibilità della rimessa e del prelevamento dell'utente con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, sancito dalla legge 21/92 come modificata dall’art.29 c.1 quater del d.l. 207/08, convertito dalla L. 14/09, sarebbe stata prorogata  dalla L. 33/09.