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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Parere 2.3.2017, risponde a una richiesta della Regioni Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti dell’abrogazione dell’art. 126 TULPS ad opera dell’art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, con particolare riguardo alla disposizione, non abrogata, dell’art. 128 TULPS (recante l’obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari).

Il Ministero premette, innanzitutto, che l’interpretazione del complesso normativo di riferimento presenta obiettivi margini di opinabilità, i quali giustificano le incertezze rappresentate (infatti lo stesso Ministero aveva espresso avviso contrario alla completa abrogazione dell’art. 126 TULPS).

Per il MIT gli esercenti cose antiche o usate sono sottratti all’obbligo di tenuta del registro giornale degli affari

In attesa di definitiva pronuncia chiarificatrice da parte del Ministero dell’Interno, il commerciante dovrà tuttavia tenere il registro giornaliero delle operazioni (non più vidimato), da esibire su richiesta alle autorità locali di P.S.