Contenuto principale

Messaggio di avviso

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per gestire, migliorare e personalizzare l'esperienza di navigazione. Per maggiori informazioni e per negare il consenso, consulti la nostra Cookies Control. Chiudendo questa notifica o continuando a navigare, acconsente all'utilizzo dei cookie.

Da giovedì 6 aprile 2017 è ufficialmente in vigore il D.P.R. 31/2017 che riscrive le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.

A seconda dell’intervento che s’intraprende sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
- intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve);
- autorizzazione paesaggistica semplificata con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimi di 60 giorni;
- autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).

Con l'occasione si evidenzia che l'art. 9 comma 2 prevede espressamente che "nel caso l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione vanno presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP)".

Sul portale IMPRESAINUNGIONRO è già disponibile  il procedimento per l'Autorizzazione paesaggistica semplificata con i contenuti previsti dalla nuova normativa.

Allegati:
Scarica questo file (autorizzaizione-paesaggistica-semplificata-testo-in-gazzetta.pdf)DPR 31/2017