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Le domande piu' frequenti - Turismo

FAQs - Turismo

L’attività turistico ricettiva è disciplinata nella regione Lombardia dalla Legge Regionale 27/2015 che individua le attività di Bed end Breakfast nei suoi articoli 29 e 30. Tale attività si caratterizza nella fornitura dell’alloggio  e della prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, l'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze.  Non sembra quindi che il caso proposto nel quesito possa implicare una attività di B&B, almeno da come ci è stato rappresentato, elemento chiave dell’attività di B&B è che questa sia svolta nell’abitazione dove ha residenza anagrafica l’interessato.

 

 

L'articolo 45 della L.R. della Lombardia 15/2007 prevede che l'ospitalità all'interno dei B&B avvenga in modo occasionale e quindi non con carattere di continuità, il requisito indispensabile però è che l'ospitalità avvenga utilizzando parte della abitazione di residenza, cosa questa che non sembra essere rispettata, almeno da quanto indicato nel quesito. Si potrà quindi utilizzare l'appartamento adiacente a quello di residenza attivando un affittacamere.

 

I locali destinati all'esercizio di B&B possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’8agosto 2016 il Regolamento regionale 5 agosto 2016 - n. 7 “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio lombardo)”. Si possono verificare le caratteristiche che i B&B devono possedere nel Regolamento e precisamente all’Allegato E.

 

 

I B&B sono tenuti:
-a presentare una SCIA al Comune territorialmente competente ove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera;
-al rispetto delle disposizioni in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa vigente;
-alla comunicazione dei flussi turistici, attivando la collaborazione con la provincia di competenza;
-all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza (attraverso il portale alloggiatiweb - https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/ - per la compilazione del form di denuncia degli ospiti e ottenendo la relativa password di accesso dalla questura);
-a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti;
-a esporre i prezzi massimi praticati nell'esercizio in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere;
-a comunicare preventivamente alla provincia competente ogni periodo di interruzione dell’attività;
-a esporre all’esterno della residenza a spese di chi esercita l’attività l’apposito contrassegno identificativo dei B&B definito dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 6117 del 16 gennaio 2017.

Il mancato rispetto dei requisiti è sanzionato ai termini di legge.

Le CAV possono essere gestite: in forma imprenditoriale (in tal caso è prevista l’iscrizione al registro delle imprese); e in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative e svolgono attività in modo occasionale. La legge non precisa la durata della sospensione facendo quindi riferimento esclusivamente alla definizione fiscale dell’attività.


 

Le CAV devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonchè possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui al regolamento 5 agosto 2016, n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Supplemento n.32 dell’8 agosto 2016. Le CAV utilizzate per l’offerta di alloggio devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.