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Il Consiglio di Stato ha ora ribaltato questa interpretazione con il parere n.00015/18 del 02/03/2018, in allegato, spiegando puntualmente le ragioni per le quali non si può propendere per l’abrogazione tacita dell’articolo 128 chiarificando quindi che i registri devono essere tenuti dagli esercenti ed esibiti in sede di controllo da parte degli agenti di pubblica sicurezza ad ogni loro richiesta, come prima dell'abrogazione dell'art. 126 TULPS.