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All’attività ludico-ricreativa denominata “escape room” non è applicabile né la normativa relativa alle sale da gioco (art. 86, TULPS), né quella dei locali di pubblico spettacolo (artt. 68 e 80, TULPS). Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con la Nota n. 279361 del 6 luglio 2017, poi diffusa anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 7 settembre 2017 Prot. 0365359.