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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, la Legge 11 dicembre 2012, n. 224, che sostituendo il comma 3 dell'art. 1 della Legge 122 del 1992 ha apportato importanti modifiche all'attività di autoriparazione, unificando in una nuova categoria detta “meccatronica”, le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto.
A partire dal 5 gennaio 2013, data di entrata in vigore della Legge, non è più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto; conseguentemente, coloro che vogliano avviare una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lettera a) della riformata Legge 122/92 cioè la “meccatronica” ed essere in possesso di almeno uno tra una serie di requisiti tecnico professionali necessari per entrambe le attività, tra cui titoli di studio specifici, titoli di studio più esperienza professionale o mera esperienza professionale.
Per le imprese già in attività sono previste diverse modalità di passaggio. Ad esempio, quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all’elettrauto vengono abilitate di diritto alla nuova attività di ‘meccatronica’. Invece, le imprese di autoriparazione già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica o alla sola attività di elettrauto, possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici dovranno acquisire anche un titolo abilitante all'attività, rispettivamente, di elettrauto e di meccanico/motorista, frequentando un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione. Ciò per evitare di perdere la qualifica di responsabile tecnico.

Attenzione:
- i soggetti che non estenderanno la propria abilitazione, secondo i precorsi indicati, entro il 5 gennaio 2018 non potranno essere preposti alla gestione tecnica dell'impresa per la sezione: meccatronica;
- i soggetti preposti alla gestione tecnica, anche se titolari di impresa, che abbiano già compiuto 55 anni di età, alla data dell'entrata in vigore della legge 224/2012 (5 gennaio 2013), possono proseguire l'attività fino al compimento dell'età di conseguimento della pensione di vecchiaia, senza riqualificazione meccatronica.